I fondi comuni di investimento sono dei fondi disponibili agli investitori per accedere ai mercati finanziari senza l’acquisto diretto di titoli azionari, obbligazionari, monetari, immobiliari, valutari o creditizi. I fondi comuni sono regolati e controllati dalle autorità pubbliche e devono soddisfare requisiti di solidità patrimoniale e gestionale, a garanzia degli investitori. I fondi comuni sono suddivisi in parti unitarie, dette quote, che vengono sottoscritte dai risparmiatori e garantiscono uguali diritti.
Come funzionano i fondi d’investimento?
I fondi comuni rappresentano strumenti di investimento nei mercati finanziari, gestiti dalle società di gestione del risparmio (S.G.R.) che raccolgono i risparmi di più risparmiatori e le investono, come un unico patrimonio, in attività finanziarie che possono essere azioni, obbligazioni, titoli di stato, valute, o, per alcuni di essi, in immobili, rispettando regole volte a ridurre i rischi. Oltre alle S.G.R., la stessa attività di investimento può essere svolta dalle Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) o a Capitale Fisso (SICAF).
La differenza tra S.G.R., SICAV E SICAF è nella struttura giuridica e nel rischio; mentre il fondo comune ha un patrimonio a sé stante, costituito con il denaro dei risparmiatori e gestito dalla S.G.R., le SICAV e le SICAF sono vere e proprie società di cui i sottoscrittori divengono soci con tutti i relativi diritti (ad esempio il diritto di voto).
Quanto rendono i fondi di investimento?
Il rendimento lordo del fondo è determinato dall’asset in cui ha investito (es. azioni, obbligazioni, attività monetarie, immobiliari, valute o crediti) mentre il rendimento netto è dato dal lordo meno i costi di intermediazione e l’inflazione.
Non c’è alcuna garanzia di un rendimento o dell’integrità del capitale: il valore delle attività che compongono i fondi, infatti, può variare in base all’andamento dei relativi mercati.
Quali sono i vantaggi dei fondi d’investimento?
I fondi d’investimento hanno dei vantaggi rispetto all’investimento diretto sui mercati finanziari. In particolare, sono gestiti da professionisti che utilizzano le loro conoscenze ed esperienza; garantiscono una diversificazione degli investimenti nel portafoglio a costi minori rispetto all’investimento diretto; il patrimonio del fondo è giuridicamente separato dal patrimonio della società di gestione, rendendo impossibile che i creditori della società di gestione possano aggredire il fondo; la vigilanza è molto articolata, sia da parte di autorità pubbliche (es. Consob, Tesoro e Banca d’Italia) che private (controlli interni alla società, società di revisione, banca depositaria); è agevole ottenere informazioni per scegliere e seguire l’investimento che sono diffuse via internet da molte fonti.
Quali tipi di fondi esistono?
Vi sono i fondi aperti, che consentono ai risparmiatori di sottoscrivere quote, o chiederne il rimborso, in qualsiasi momento; di solito investono in attività finanziarie quotate (es. azioni, obbligazioni, valute). I fondi aperti sono spesso armonizzati, cioè costituiti in un paese dell’Unione Europea e, quindi, i suoi investitori tutelati in tutta l’UE.
Di converso, i fondi chiusi consentono di sottoscrivere quote solo nel periodo iniziale di offerta, cioè prima di iniziare l’operatività vera e propria, e le rimborsano alla scadenza del fondo. Ai fondi chiusi sono riservati investimenti poco liquidi e di lungo periodo (es. immobili, crediti, oppure quote di società non quotate).
I fondi si distinguono in base al tipo di asset in cui investono:
- Fondi azionari,
- Fondi obbligazionari,
- Fondi bilanciati,
- Fondi monetari.
I bilanciati adottano una strategia di mix di portafoglio, tra i diversi segmenti di mercato per bilanciare il rischio.
Come scegliere il fondo d’investimento?
L’investitore deve comprendere che tipo di fondo acquista, i rischi e i costi che esso comporta. La normativa europea impone ai fondi di rendere disponibile il KIID (Key Investor Information Document) che descrive le caratteristiche chiave del fondo e in particolare:
- Le finalità e la politica di investimento, cioè le principali tipologie di attività in cui il fondo investe con particolare riguardo, se rilevante, all’area geografica o settoriale di riferimento.
- Il profilo di rischio-rendimento del fondo; ogni fondo è classificato con un indicatore sintetico di rischio che va da 1 (minimo rischio) a 7 (massimo rischio);
- I costi, le commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso, le commissioni di gestione, la commissione di performance. Conoscere i costi è importante per la scelta d’investimento, perché incidono in maniera significativa sul rendimento netto del fondo e perché molti fondi offrono formule alternative di costi (ad esempio commissioni di rimborso invece che di sottoscrizione) che meglio possono soddisfare le nostre esigenze;
- L’andamento dei rendimenti conseguiti negli ultimi 10 anni. E’ importante chiarire che non vi è alcuna garanzia di conseguire analoghi rendimenti in futuro.
I riferimenti normativi dei fondi
Il fondo comune d’investimento è definito all’articolo 1, comma 1, lettera j del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), che recita che esso è un “organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore”.
Il rapporto giuridico che si instaura è trilaterale, cioè tra: i) banca depositaria: ii) investitori; iii) società di gestione. Tra gli investitori e la depositaria vi è un contratto di deposito con oggetto le disponibilità liquide e in titoli del fondo, in aggiunta ad “un contratto di conto corrente di corrispondenza cui accede un mandato a regolare le operazioni disposte dalla società di gestione.
La S.G.R. cura gli interessi degli investitori, attraverso un mandato senza rappresentanza, agendo in nome proprio e per conto dei partecipanti, attraverso operazioni affidate alla banca depositaria.
La banca, attraverso il suo operato, si pone l’obiettivo di proteggere il patrimonio del fondo dal rischio di confusione col patrimonio della società di gestione.
La scelta se aderire, all’interno del genus OICR, al fondo comune (S.G.R.) o a quello societario (SICAF/SICAV) dipende dalle esigenze organizzative e di definizione dei rapporti tra investor e gestore, ma la stessa non può concernere la capacità giuridica e d’agire di tali veicoli.