La tassazione delle criptovalute e in generale delle attività digitali è un ambito di complessa analisi dove le norme giuridiche, vincolate dalla dimensione geografica della loro applicazione, trova enorme difficoltà e genera, quindi, diverse inefficienze economiche.
Tassazione globale criptovalute
Il G20 ha più volte affrontato il tema della tassazione globale, poiché l’assenza di imposte su alcune attività o in determinate aree del mondo genera un ingiusto vantaggio, che non favorisce la crescita e la sana concorrenza. Dopo la riunione del G20 a Roma nel ottobre 2021, è stato deciso di introdurre nei 20 paesi un sistema omogeneo di rilevazione delle attività finanziarie digitali. La global tax ha l’obiettivo di rendere le attività economiche più omogenee, dal punto di vista fiscale, eliminando l’enorme vantaggio delle attività digitali off shore; le regole per la implementazione della global tax sono ancora in discussione.
Tassazione criptovalute in Italia
Ad oggi non esiste una norma dedicata alla tassazione delle criptovalute (scopri come funziona il mercato delle criptovalute) o agli altri asset digitali, come i Non Fungible Tokens (NFT) o gli smart contracts; tuttavia per la tassazione delle criptovalute in Italia, lo Stato ha deciso di applicare le norme fiscali già esistenti applicando quelle sulle valute estere. Altri paesi hanno, invece, deciso di tassare le crypto come se fossero titoli finanziari (es. azioni, obbligazioni, ecc.).
Si applica in Italia l’art. 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che tassa solo la plusvalenza generata nella vendita di crypto, con una aliquota del 26%, solo in caso di un controvalore superiore a €51.645 per non meno di 7 giorni in un anno. I guadagni derivati dalla compravendita di criptovalute sono tassati solo se superano un ingente importo e sono ‘duraturi’. Con questi criteri il legislatore fiscale ha voluto individuate degli indicatori di speculazione.
Dichiarazione 730
In base alle ultime circolari dell’Agenzia delle Entrate disponibili nel settembre 2022, l’attività di compravendita (trading di criptovalute) su blockchain porta con sé l’obbligo di dichiarazione dei redditi, sia se le operazioni sono svolte senza intermediario, sia se sono svolte con un intermediario, residente in Italia o no.
L’imposta si deve pagare se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
- Il controvalore di criptovalute supera i €51.645 per almeno 7 giorni nell’anno.
- Se il controvalore delle crypto è inferiore ai €51.645, non è dovuta alcuna imposta.
- Se il controvalore supera i €51.645 per meno di 7 giorni, non è dovuta l’imposta.
Nel caso, quindi, che le condizioni succitate siano verificate, l’investitore persona fisica dovrà compilare il quadro RT del 730 e pagare la relativa imposta; nel caso, invece, che l’investitore persona fisica detenga le crypto, per un controvalore superiore a €51.645, ma non le venda, dovrà compilare il quadro RW del 730.
Facciamo qualche semplice esempio PRATICO per capire meglio.
Una persona fisica detiene criptovalute per 6 mesi annui, per un controvalore di €5.000 e le vende a €6.000. Il capital gain è di euro €1.000; il controvalore del portafoglio è inferiore ai €51.645 e, quindi, non è dovuta l’imposta. Non dovrà compilare né il quadro RT né il RW.
Una persona fisica detiene criptovalute per 6 giorni in un anno, per un controvalore di €55.000 e le vende a €65.000. Il capital gain è di euro €10.000; il controvalore del portafoglio è superiore ai €51.645, ma il tempo è inferiore ai 7 giorni e, quindi, non è dovuta l’imposta. Il contribuente dovrà compilare il quadro RW, ma non l’RT.
ISEE criptovalute
Sempre riguardo la tassazione delle criptovalute in Italia allo stato attuale della normativa non vi è alcuna esplicita menzione delle criptovalute ai fini del calcolo dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) nel sistema italiano. Ciò non esclude che nel prossimo futuro non verranno considerate. L’ISEE serve per accedere ad agevolazioni e contributi sociale ed è un indicatore che somma i redditi e il patrimonio e li corregge per la situazione familiare del nucleo familiare.
Rimane, invece, l’obbligo dichiarativo e fiscale, in base al quale, anche il contribuente che ha un ISEE nullo, se scambia criptovalute deve compilare i quadri RT – RW della dichiarazione dei redditi 730, in base ai limiti su menzionati.