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L’attuale fase di trasformazione del sistema dei confidi

Da Banca d'Italia21.02.2011 12:40
 

1. Il quadro generale
1.1. I confidi “maggiori”, appartenenti all’elenco speciale ex art. 107 TUB, saranno a breve 49,
di cui 43 già iscritti e 6 in corso di istruttoria.
Tra quelli iscritti, tre presentano uno stock di garanzie rilasciate superiore a 1 miliardo di euro; 13
hanno un importo compreso tra 150 mln e 1 mld. I restanti 27 sono di più modesta dimensione:
intermediano il 19 per cento delle garanzie rilasciate dall’aggregato.
La rete territoriale dei confidi iscritti nell’elenco speciale è composta da 179 filiali. Per la
distribuzione dei propri prodotti, essi si avvalgono anche di una “rete indiretta”, composta da agenti
in attività finanziaria e mediatori creditizi, da accordi con associazioni di categoria e da
convenzioni stipulate con istituti di credito.
1.2 I confidi “minori, iscritti cioè nella sezione dell’elenco generale di cui all’art. 155, comma 4
del TUB, sono 630, in netta flessione rispetto a 5 anni fa quando erano più di 1.000. La significativa
riduzione consegue anche a un importante processo di razionalizzazione che, tuttavia, non si è
svolto in maniera omogenea sul territorio nazionale. Particolarmente frammentata appare tuttora la
realtà dell’Italia meridionale e delle isole, in cui opera circa la metà, contro il 30 per cento delle
regioni settentrionali e il 20 di quelle centrali.
1.3 La riforma dell’attività finanziaria definita con il d.lgs 141/2010 – i cui effetti si potranno
esplicare solo con l’emanazione delle necessarie disposizioni di attuazione, da varare al più tardi
entro la fine dell’anno in corso - conferma il permanere, anche nel futuro, di due distinte tipologie
di confidi sottoposti a regimi di controllo differenziati, ma nel complesso più rigorosi e
potenzialmente più efficaci rispetto al passato.
1.3.1 Nel ridisegnare l’assetto del comparto, il decreto 141 ribadisce per i confidi minori la
possibilità di esercitare esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi, superando in tal
modo l’incertezza derivante da contrastanti previsioni normative che, in modo incauto e
inappropriato, hanno indotto nel tempo taluni operatori a farsi garanti anche nei confronti di Enti
pubblici e dell’Amministrazione finanziaria.
Per assicurare maggiore trasparenza e affidabilità, vengono innalzati i requisiti all’entrata
richiedendo ai partecipanti e agli esponenti aziendali il possesso di requisiti di onorabilità; viene
3
disposto l’assoggettamento ai rafforzati poteri attribuiti alla Banca d’Italia dal nuovo Titolo VI del
TUB in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con i clienti,
secondo criteri stabiliti dal CICR.
Il sistema dei controlli sui confidi minori viene completamente ridisegnato. Per la tenuta dell’elenco
è prevista l’istituzione di un Organismo associativo, con personalità giuridica di diritto privato
dotato di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria. All’Organismo spetterà non solo la
gestione ordinaria dell’elenco, ma anche la vigilanza sul rispetto della disciplina di settore; a tale
scopo il legislatore assegna ampi poteri informativi, ispettivi, sanzionatori e di intervento, fino ad
arrivare all’espulsione dal settore degli operatori inadempienti.
Rispetto al sistema previgente – tuttora in essere nelle more del completamento della riforma – si
delineano dunque importanti cambiamenti. L’attuale carenza di poteri per la Banca d’Italia, dovuta
all’inapplicabilità ai confidi minori delle disposizioni del TUB, viene sostituita da un articolato
impianto di controlli, che auspicabilmente garantirà la presenza nel settore ai soli operatori
affidabili.
Resta fermo il coinvolgimento della Banca d’Italia nel comparto, chiamata a sua volta a vigilare,
secondo criteri di proporzionalità ed economicità, sull’Organismo al fine di verificare l’adeguatezza
delle procedure adottate per lo svolgimento dell’attività. La Banca continuerà, inoltre, a intervenire
direttamente nei confronti degli iscritti sia con i controlli di trasparenza, sia attraverso
provvedimenti di rigore - adottati su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dello stesso – quali il
divieto di intraprendere nuove operazioni o la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni
legislative o amministrative.
1.3.2 Nel disegno del d.lgs 141/2010, i confidi maggiori saranno autorizzati all’iscrizione nel
nuovo albo unico degli intermediari finanziari, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti
dalla nuova disciplina. Rispetto all’attuale assetto di vigilanza, che è confermato nel suo impianto,
la supervisione sugli intermediari finanziari e, quindi, anche sui confidi maggiori, risulta in via
generale rafforzata attraverso:
- la previsione di un formale provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività;
- l’introduzione ex novo di poteri di controllo sugli assetti proprietari, subordinando ad
autorizzazione della Banca d’Italia l’acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale;
- l’incremento dei poteri di intervento (ad es. restrizione della struttura territoriale, divieto di
effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria);
4
- l’introduzione della disciplina di vigilanza consolidata, con la definizione della nozione di
gruppo finanziario;
- l’applicazione di procedimenti di gestione delle crisi (gestione provvisoria, revoca
dell’autorizzazione e liquidazione coatta amministrativa).
1.3.3. Il processo per l’entrata a regime della riforma può essere così sintetizzato:
o per i confidi vigilati:
 il Ministero dell’economia e delle finanze emana disposizioni per
determinare i criteri riferibili al volume di attività finanziaria dei confidi da
iscrivere all’albo unico;
 la Banca d’Italia emana disposizioni attuative delle procedure di
autorizzazione per l’iscrizione nell’albo unico e le disposizioni di Vigilanza
(adeguatezza patrimoniale organizzazione, controlli interni ecc);
o per i confidi minori:
 il Ministero dell’economia e delle finanze disciplina la struttura, i poteri e le
modalità di funzionamento dell’Organismo, nonché i requisiti degli organi di
gestione e i criteri e le modalità per la loro nomina / sostituzione; provvede
inoltre alla loro nomina;
 la Banca d’Italia propone al Ministero i nomi dei componenti dell’Organismo
e stabilisce le modalità di vigilanza su di esso.
L’intero processo deve essere completato entro il termine ultimo del 31/12/2011, ma è intenzione
delle autorità accelerarne, per quanto possibile, la conclusione.
Tutti i confidi possono continuare ad operare per i 12 mesi successivi all’emanazione delle
disposizioni di attuazione dell’albo unico o dalla costituzione dell’Organismo. Tuttavia:
o entro tre mesi dalla entrata in vigore delle disposizioni attuative (31/3/2012 al più
tardi) i confidi vigilati presentano istanza di iscrizione nell’albo unico;
o almeno tre mesi prima della scadenza del citato termine di 12 mesi (quindi entro il
30/9/2012 al più tardi) gli altri confidi presentano istanza di iscrizione nell’elenco
tenuto dall’Organismo.
5
Alla scadenza dei 12 mesi, i confidi che non avranno presentato istanza dovranno uscire dal sistema
(liquidazione o modifica dell’oggetto sociale).

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