ROMA (Reuters) - Sono legittime le linee guida dell'Agcom sulle modalità di dismissione e trasferimento dell'utenza nei contratti per adesione da parte degli operatori di telecomunicazioni o reti televisive.
Lo ha stabilito la Terza sezione del Tar del Lazio in una serie di sentenze con cui oggi ha respinto, dichiarandoli "inammissibili per difetto di interesse", i ricorsi con cui Telecom Italia (MI:TLIT) (Tim), Vodafone (LON:VOD), Fastweb (gruppo Swisscom), Wind Tre e Sky chiedevano di annullare, in quanto illegittime, le regole con cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito le tutele a garanzia degli utenti nel momento in cui decidono di recedere da un contratto o di cambiare operatore.
In caso di passaggio ad altro gestore o di recesso per volontà degli utenti, l'Agcom ha stabilito che le spese di recesso non possono eccedere il canone mensile mediamente pagato dall'utente. Inoltre viene regolata la restituzione degli sconti che dovrà essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione.
Infine gli utenti che recedono anticipatamente dal contratto possono scegliere se continuare a pagare le rate residue o pagarle in un'unica soluzione. Le linee guida hanno anche previsto che la durata della rateizzazione dei servizi non possa eccedere i ventiquattro mesi.
(In redazione a Milano Gianluca Semeraro)