Nei precedenti contenuti abbiamo discusso sull’obbligatorietà o meno di inserire le crypto all’interno della dichiarazione dei redditi. Se un contribuente possiede criptovalute e segue le interpretazioni indicate nell’interpello 788/2021, deve inserirle all’interno del quadro RW della dichiarazione. E se non lo fa? In questo articolo abbiamo approfondito le possibili sanzioni.
Ora l’Agenzia delle Entrate torna a dire la sua escludendo dall’obbligo di monitoraggio la remunerazione per l’attività di staking. Ma cerchiamo di fare ordine.
Dichiarazione dei redditi derivanti da crypto in staking Facciamo un passo indietro. Con il nostro ultimo articolo abbiamo illustrato l’interpello 956-771. In tale sede l’Agenzia delle Entrate aveva qualificato i proventi da staking come reddito di capitale tassato alla fonte con la ritenuta del 26%. Tale interpretazione non chiariva l’aspetto del monitoraggio fiscale, considerato che l’Agenzia (dalla risposta ad interpello n.788/2021) aveva applicato alle criptovalute le regole che disciplinano le operazioni in valuta estera.