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Jobs act, ok definitivo su stretta co.co.pro, contratti a termine

Pubblicato 12.06.2015, 11:01
Aggiornato 12.06.2015, 11:04
Jobs act, ok definitivo su stretta co.co.pro, contratti a termine

ROMA (Reuters) - Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato in via definitiva altri due decreti legislativi in attuazione del Jobs act, uno sui tempi vita-lavoro e uno sul riordino dei contratti e le mansioni, e quattro dlgs in via preliminare, tra cui quello che modifica i criteri per l'assegnazione della cassa integrazione.

Il governo doveva esercitare le deleghe entro il 15 giugno.

Con il passaggio di ieri, metà dei decreti della riforma sul mercato del lavoro voluta da Matteo Renzi sarà effettivamente operativa dopo il contratto a tutele crescenti, in vigore da marzo, e la nuova Aspi, da maggio.

Per gli altri quattro sarà necessario un secondo passaggio in Cdm dopo il parere delle Commissioni competenti che hanno 30 giorni di tempo.

DI SEGUITO I DUE DECRETI APPROVATI IN VIA DEFINITIVA

DISCIPLINA ORGANICA CONTRATTI LAVORO E REVISIONE MANSIONI

A partire dall'entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (co.co.pro), mentre quelli in essere arriveranno a scadenza. Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione personali che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi e stipulati dalle organizzazioni sindacali. Sempre dal 1° gennaio 2016 parte un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell'impresa.

Il decreto prevede anche che in presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale l'impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico.

Contratto a termine: resta il tetto del 20% della forza lavoro, salvo diverse indicazioni da parte del contratto, con sanzioni per l'azienda in caso di sforamento.

Contratto di somministrazione: viene esteso il campo di applicazione dello staff leasing, eliminando le causali e fissando il limite del 20% sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato.

Contratto a chiamata: confermata anche l'attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell'attivazione.

Lavoro accessorio (voucher): viene elevato il tetto dell'importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e viene introdotta la tracciabilità per evitarne un uso improprio.

Apprendistato: si pongono le basi di un sistema duale in cui il conseguimento dei titoli del livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, potrà avvenire anche attraverso l'apprendimento presso l'impresa. Lo schema prevede che possano accedere all'apprendistato, di durata massima quadriennale, anche gli studenti degli istituti scolastici statali per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Part-time: vengono definiti i limiti e le modalità con cui il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare seppur in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate, e le parti possono pattuire clausole elastiche o flessibili, con diritto del lavoratore ad una maggiorazione della retribuzione pari al 25% per le ore di cui è variata la collocazione o prestate in aumento. Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

MISURE PER LA CONCILIAZIONE CURA, VITA E LAVORO

Il decreto interviene sul congedo obbligatorio di maternità rendendo più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o ricovero del neonato. La fruibilità del congedo viene estesa dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 ai 6 anni; per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento.

La paternità viene estesa a tutte le categorie di lavoratori. Il decreto contiene anche nuove disposizioni in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere.

(Francesca Piscioneri)

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