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Jobs act, i decreti preliminari su co.co.pro e maternità

Pubblicato 20.02.2015, 19:45
Jobs act, i decreti preliminari su co.co.pro e maternità

(Reuters) - Due i decreti al Jobs act approvati in via preliminare e dunque soggetti al vaglio del Parlamento per un parere non vincolante prima del varo definitivo.

RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

A partire dall'entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto(co.co.pro), mentre quelli in essere arriveranno a scadenza. Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione "personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro" saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi e stipulati dalle organizzazioni sindacali.

Vengono superati i contratti di: associazione in partecipazione ed il job sharing. Confermati contratti a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali.

Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un'estensione del campo di applicazione ma con un limite del 10% sul totale.

Per il contratto a chiamata viene confermata l'attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell'attivazione del contratto. Viene elevato il tetto dell'importo del voucher per il lavoratore fino a 7.000 euro.

Si punta a semplificare l'apprendistato di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) riducendone anche i costi per le imprese per favorire l'alternanza scuola-lavoro.

Viene prevista la possibilità di richiedere il part-time in caso di necessità di cura per malattie gravi o in alternativa al congedo parentale.

In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale l'impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico.

CONCILIAZIONE TEMPI VITA/LAVORO

Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, per rendere più flessibile la possibilità di usufruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o ricovero del neonato.

La norma prevede un'estensione massima del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12.

I congedi di paternità sono previsti per tutte le categorie di lavoratori e sono estese le tutele per la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti.

Il decreto contiene infine nuove disposizioni in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere.

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